1. Per ogni prodotto il dazio di base sul quale vanno operate le successive riduzioni di cui agli articoli 25 e 64 e' il dazio effettivamente applicato al 10 luglio 1980. Per ogni prodotto il dazio di base per il ravvicinamento alla tariffa doganale comune e alla tariffa unificata CECA di cui agli articoli 31, 32 e 64 e il dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica ii 10 luglio 1980. 2. La Comunita' nella sua composizione attuale e la Repubblica ellenica si comunicano i rispettivi dazi di base;.
Testo vigente dal 10 marzo 1980
