1. Nei casi in cui i dazi della tariffa doganale della Repubblica ellenica siano di natura diversa dai corrispondenti dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, il progressivo ravvicinamento dei primi verso i secondi si opera addizionando gli elementi del dazio di base ellenico con quelli del dazio della tariffa doganale comune o con quelli della tariffa unificata CECA il dazio di base ellenico e ridotto progressivamente a 0, secondo i ritmi fissati dagli articoli 31, 32 e 64, mentre il dazio della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA parte da 0 per raggiungere progressivamente e secondo gli stessi ritmi il suo importo definitivo. 2. A decorrere dal 1 gennaio 1981, qualora fossero modificati o sospesi taluni dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, la Repubblica ellenica modifica o sospende contemporaneamente la propria tariffa nella proporzione risultante dall'applicazione degli articoli 31, 32 e 64. 3. A decorrere dal 1 gennaio 1981 la Repubblica ellenica applica la nomenclatura della tariffa doganale comune e della tariffa unificata CECA. La Repubblica ellenica puo' riprendere all'interno di tali nomenclature le suddivisioni nazionali esistenti al momento dell'adesione che siano indispensabili affinche' il progressivo ravvicinamento dei dazi doganali a quelli della tariffa doganale comune ed a quelli della tariffa unificata CECA si compia nelle condizioni previste dal presente atto. 4. Per facilitare la progressiva applicazione della tariffa doganale comune e della tariffa unificata CECA da parte della Repubblica ellenica, la Commissione puo' stabilire, se occorre, le modalita' d'applicazione secondo cui la Repubblica ellenica modifica i suoi dazi doganali.
Testo vigente dal 10 marzo 1980
