1. Nei casi in cui i dazi della tariffa doganale della Repubblica portoghese siano di natura diversa dai corrispondenti dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, il progressivo ravvicinamento dei primi verso i secondi si opera addizionando gli elementi del dazio di base portoghese con quelli del dazio della tariffa doganale comune o con quelli della tariffa unificata CECA; il dazio di base portoghese e' ridotto progressivamente a 0, secondo i ritmi fissati dall'articolo 197 e dall'articolo 243, punto 2, mentre il dazio della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA parte da zero per raggiungere progressivamente e secondo gli stessi ritmi il suo importo definitivo. 2. A decorrere dal 1 marzo 1986, qualora fossero modificati o sospesi taluni dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, la Repubblica portoghese modifica o sospende contemporaneamente la propria tariffa nella proporzione risultante dall'applicazione dell'articolo 197. 3. A decorrere dal 1 marzo 1986 la Repubblica portoghese applica la nomenclatura della tariffa doganale comune e della tariffa unificata CECA. La Repubblica portoghese puo' riprendere all'interno di tali nomenclature le suddivisioni nazionali esistenti al momento dell'adesione che siano indispensabili affinche' il progressivo ravvicinamento dei suoi dazi doganali a quelli della tariffa doganale comune ed a quelli della tariffa unificata CECA si compia nelle condizioni previste dal presente atto. In caso di modifica della nomenclatura della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA per i prodotti di cui al presente atto, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' adattare la nomenclatura di detti prodotti, quale figura nel presente atto. 4. Per attuare il paragrafo 3 e per facilitare la progressiva applicazione, da parte della Repubblica portoghese, della tariffa doganale comune, della tariffa unificata CECA e della graduale abolizione dei dazi doganali tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Repubblica portoghese, la Commissione stabilisce, se occorre, le modalita' di applicazione secondo cui la Repubblica portoghese modifica i suoi dazi doganali; queste modalita' non possono comportare nessuna modifica degli articoli 189 e 197. 5. Le aliquote dei dazi calcolati in conformita' all'articolo 197 sono applicabili arrotondando alla prima cifra decimale. Nel caso in cui i dazi portoghesi vengano ravvicinati ai dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA inferiori ai dazi di base portoghesi, gli arrotondamenti si effettuano non tenendo conto della seconda cifra decimale. Negli altri casi, essi si effettuano applicando la cifra decimale superiore.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art199 · fonte su Normattiva