1. Gli articoli da 1 a 6 e da 13 a 23 del regolamento (CEE) n° 1612/68 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunita' sono applicabili soltanto dal 1 gennaio 1988 negli Stati membri attuali nei confronti dei cittadini ellenici ed in Grecia nei confronti dei cittadini degli Stati membri attuali. Gli stati membri attuali e la Repubblica ellenica hanno la facolta' di mantenere in vigore fino al 1 gennaio 1988, rispettivamente nei confronti dei cittadini ellenici e dei cittadini degli Stati membri attuali, le norme nazionali per cui l'immigrazione allo scopo di esercitare un lavoro salariato e/o l'accesso ad un impiego salariato sono subordinati ad un'autorizzazione preventiva. 2. L'articolo 11 del regolamento (CEE) n° 1612/68 e' applicabile soltanto dal 1 gennaio 1986 negli Stati membri attuali nei confronti dei cittadini ellenici ed in Grecia nei confronti dei cittadini degli Stati membri attuali. Tuttavia i membri della famiglia del lavoratore, ai sensi dell'articolo 10 di tale regolamento, hanno il diritto di accedere ad un impiego sul territorio dello Stato membro in cui essi sono istallati con il lavoratore, a condizione che risiedano da almeno tre anni su detto territorio. Questo periodo di residenza e' ridotto a 18 mesi a decorrere dal 1 gennaio 1984. Le disposizioni del presente paragrafo non pregiudicano le disposizioni nazionali piu' favorevoli.
Testo vigente dal 10 marzo 1980
