Sino al 31 dicembre 1983 le disposizioni dell'articolo 73, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 74, paragrafo 1 e dell'articolo 75, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n° 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunita' nonche' degli articoli 86 e 88 del regolamento (CEE) n° 574/72 che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento (CEE) n° 1408/71, non si applicano ai lavoratori greci occupati in uno Stato membro che non sia la Grecia, i cui membri della famiglia risiedono in Grecia. Le disposizioni dell'articolo 73, paragrafo 2, dell'articolo 74, paragrafo 2 e dell'articolo 75, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n° 1408/71, nonche' degli articoli 87, 89 e 98 del regolamento (CEE) n° 574/72 si applicano per analogia a tali lavoratori. Tuttavia rimangono impregiudicate le disposizioni di uno Stato membro che prevedano che le prestazioni familiari sono dovute al lavoratore qualunque sia il paese di residenza dei membri della famiglia.

Testo vigente dal 10 marzo 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52~art48 · fonte su Normattiva