Nel settore degli ortofrutticoli le disposizioni dell'articolo 59 si applicano ai prezzi di base. Il prezzo di base e' fissato in Grecia, al momento dell'adesione, tenendo conto dello scarto fra la media dei prezzi alla produzione in Grecia e nella Comunita' nella sua composizione attuale costatato durante un periodo rappresentativo da determinare.
Testo vigente dal 10 marzo 1980
