1. Fatto salvo il disposto dei paragrafi seguenti, i lavoratori di cittadinanza iugoslava ed i loro familiari conviventi godono, in materia di sicurezza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati. 2. Tali lavoratori godono del cumulo dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza, maturati nei diversi Stati membri, per quanto riguarda le pensioni e le prestazioni di vecchiaia, decesso e invalidita', nonche' l'assistenza sanitaria per essi e per la loro famiglia residente all'interno della Comunita'. 3. Detti lavoratori usufruiscono delle prestazioni familiari per i loro familiari residenti all'interno della Comunita'. 4. Detti lavoratori beneficiano del libero trasferimento in Jugoslavia, ai tassi applicati secondo la legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori, delle pensioni e prestazioni di vecchiaia, di decesso, di infortunio sul lavoro o di malattia professionale nonche' d'invalidita' in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale. 5. La Jugoslavia concede ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati nel suo territorio nonche' ai loro familiari, un regime analogo a quello di cui ai paragrafi 1, 3 e 4.

Testo vigente dal 9 giugno 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;326~art45 · fonte su Normattiva