[1]Il prezzo minimo e la compensazione finanziaria applicabili in Grecia, previsti agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n° 2601/69 che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varieta' di arance ed agli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n° 1035/77 che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni sono fissati come segue:
[2]1. Fino al primo ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 59, il prezzo minimo applicabile e' stabilito sulla base di prezzi pagati in Grecia, sotto il regime nazionale precedente, ai produttori di agrumi destinati alla trasformazione, costatati durante un periodo rappresentativo da determinare. La compensazione finanziaria e' quella della Comunita' nella sua composizione attuale diminuita, se del caso, della differenza fra il prezzo minimo comune ed il prezzo minimo applicabile in Grecia. 2. Per le fissazioni seguenti il prezzo minimo applicabile in Grecia viene ravvicinato al prezzo minimo comune secondo le disposizioni dell'articolo 59. La compensazione finanziaria applicabile in Grecia ad ogni ravvicinamento e quella della Comunita' nella sua composizione attuale diminuita, se del caso, della differenza fra il prezzo minimo comune e il prezzo minimo applicabile in Grecia. 3. Tuttavia, se il prezzo minimo risultante dall'applicazione dei paragrafi 1 o 2 e' superiore al prezzo minimo comune quest'ultimo prezzo puo' essere definitivamente applicato in Grecia.
Testo vigente dal 10 marzo 1980
