Le disposizioni dell'articolo 68 si applicano alla compensazione finanziaria prevista nell'articolo 6 del regolamento (CEE) n° 2511/69 che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari. Tale compensazione finanziaria e' considerata come un aiuto che non e' concesso in Grecia sotto il regime nazionale precedente.
Testo vigente dal 10 marzo 1980
