[1]1. Se negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Grecia vengono applicati gli importi compensativi di cui all'articolo 61 su uno o piu' prodotti di base considerati come entranti nella fabbricazione delle merci di cui al regolamento (CEE) n° 1059/69 che determina il regime degli scambi applicabile a talune merci che derivano dalla trasformazione di prodotti agricoli, al regolamento (CEE) n° 2730/75 relativo al glucosio e al lattosio ed al regolamento (CEE) n° 2783/75 che istaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina, si applicano le seguenti misure transitorie:

[2]- un importo compensativo, determinato in base agli importi compensativi di cui all'articolo 61 e secondo le regole previste dal regolamento (CEE) n° 1059/69 per il calcolo dell'elemento mobile applicabile alle merci di cui a questo regolamento, si applica all'importazione di tali merci dalla Grecia nella Comunita'; - all'importazione delle merci di cui al regolamento (CEE) n° 1059/69 da paesi terzi in Grecia l'elemento mobile fissato da questo regolamento e', a seconda dei casi, aumentato o diminuito dell'importo compensativo di cui al primo trattino; - un importo compensativo, determinato in base agli importi compensativi fissati per i prodotti di base e secondo le regole per il calcolo delle restituzioni previste dal regolamento (CEE) n° 2682/72 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'Allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione di restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo, si applica all'esportazione delle merci di cui a questo regolamento, esclusa l'albumina, dalla Comunita' in Grecia; - un importo compensativo, calcolato in base agli importi compensativi di cui all'articolo 61 e secondo le regole previste dai regolamenti (CEE) n° 2730/75 e n° 2783/75 per il calcolo della tassa all'importazione, si applica all'importazione da paesi terzi e dalla Comunita' in Grecia ed all'importazione dalla Grecia nella Comunita' di prodotti di cui ai detti regolamenti; - all'esportazione di prodotti di cui ai regolamenti (CEE) n° 2682/72 e n° 2730/75 dalla Grecia verso paesi terzi si applicano, rispettivamente, gli importi compensativi indicati nel terzo e nel quarto trattino.

[3]2. Se durante l'applicazione di importi compensativi si verificassero deviazioni di traffico dei prodotti di cui ai regolamenti (CEE) n° 2783/75 e n° 2730/75, la Commissione potra' prendere adeguate misure correttive. 3. Il dazio doganale che costituisce l'elemento fisso dell'imposizione applicabile all'importazione da paesi terzi in Grecia di merci di cui al regolamento (CEE) n° 1059/69 viene determinato deducendo dalla protezione totale, applicata dalla Repubblica ellenica alla data dell'adesione, la misura protettiva agricola da introdurre prendendo in considerazione le misure transitorie di cui al paragrafo 1. Ogni elemento fisso determinato conformemente al primo comma ed applicato dalla Repubblica ellenica alle importazioni da paesi terzi e' ravvicinato alla tariffa doganale comune secondo il ritmo previsto all'articolo 31. Tuttavia, se l'elemento fisso applicato dalla Repubblica ellenica al momento dell'adesione e' inferiore all'elemento fisso previsto dalla tariffa doganale comune la Repubblica ellenica puo' allinearlo immediatamente al momento dell'adesione. Inoltre l'elemento fisso determinato conformemente al primo comma deve tener conto, nella misura del possibile, di eventuali difficolta' particolari che la Repubblica ellenica preveda per prodotti specifici. 4. Per le merci di cui ai regolamenti (CEE) n°. 1059/69, n° 2682/72 e n° 2730/75, la Repubblica ellenica applica integralmente, dal momento dell'adesione, la nomenclatura della tariffa doganale comune. 5. Dal momento dell'adesione la Repubblica ellenica abolisce i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, diversi da quelli indicati ai paragrafi 1, 2 e 3, per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n° 1059/69 e gli aiuti all'esportazione e aiuti di effetto equivalente per i prodotti di cui ai regolamenti (CEE) n° 2682/72 e n° 2730/75. Dal momento dell'adesione la Repubblica ellenica abolisce per le importazioni dalla Comunita' le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente per i prodotti di cui ai regolamenti (CEE) n° 1059/69, n° 2730/75 e n° 2783/75. 6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le disposizioni di applicazione del presente articolo.

Testo vigente dal 10 marzo 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52~art43 · fonte su Normattiva