[1]L'articolo 7 del protocollo sullo statuto della Banca e' sostituito dalle seguenti disposizioni:
[2]"ARTICOLO 7
[3]1. Qualora il valore della moneta di uno Stato membro subisca un ribasso rispetto all'unita' di conto di cui all'articolo 4, l'ammontare della quota di capitale versata da tale Stato nella sua moneta nazionale sara' adeguato proporzionalmente alla modificazione intervenuta nel valore, mediante un versamento complementare effettuato da tale Stato a credito della Banca. 2. Qualora il valore della moneta di uno Stato membro subisca un aumento rispetto all'unita' di conto di cui all'articolo 4, l'ammontare della quota di capitale versata da tale Stato nella sua moneta nazionale sara' adeguato proporzionalmente alla modificazione intervenuta nel valore, mediante un rimborso effettuato dalla Banca a favore di tale Stato. 3. Ai sensi del presente articolo, il valore della moneta di uno Stato membro rispetto all'unita' di conto di cui all'articolo 4 corrisponde al tasso di conversione tra detta unita' di conto e detta moneta fissato sulla base dei tassi di mercato. 4. Il Consiglio dei governatori, deliberando all'unanimita' su proposta del Consiglio di amministrazione, puo' modificare il metodo di conversione in moneta nazionale degli importi espressi in unita' di conto e viceversa. Esso puo' inoltre, deliberando all'unanimita' su proposta del Consiglio di amministrazione, determinare le modalita' dell'adeguamento del capitale di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo; i versamenti relativi a tale adeguamento devono essere effettuati almeno una volta per anno.".
Testo vigente dal 10 marzo 1980
