1. Gli accordi e le convenzioni conclusi da una delle Comunita' con uno o piu' Stati terzi, con un'organizzazione internazionale o con un cittadino di uno Stato terzo vincolano la Repubblica ellenica alle condizioni previste dai trattati originari e dal presente atto. 2. La Repubblica ellenica si impegna ad aderire, alle condizioni previste dal presente atto, agli accordi ed alle convenzioni conclusi dagli Stati membri attuali congiuntamente ad una delle Comunita', nonche' agli accordi conclusi dagli Stati membri attuali che siano connessi a tali accordi o convenzioni. La Comunita' e gli Stati membri attuali assisteranno a tal fine la Repubblica ellenica. 3. La Repubblica ellenica aderisce, col presente atto e alle condizioni da esso previste, agli accordi interni conclusi dagli Stati membri attuali per l'applicazione degli accordi o delle convenzioni di cui al paragrafo 2. 4. La Repubblica ellenica prende le misure adatte per adeguare, se occorre, ai diritti ed agli obblighi derivanti dall'adesione alle Comunita' la propria posizione nei confronti delle organizzazioni internazionali e degli accordi internazionali cui sono parti anche altri Stati membri o una delle Comunita.

Testo vigente dal 10 marzo 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52~art4 · fonte su Normattiva