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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 156, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonche' altri indifferibili provedimenti; ed e' convalidato il decreto Reale 18 febbraio 1937-XV, n. 146, col quale e' stato autorizzato un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a Roma, addi' 3 aprile 1937 - Anno XV

[11]VITTORIO EMANUELE

[12]Mussolini - Di Revel.

[13]Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Testo in vigore dal 30 aprile 1937 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1937-04-03;520~art1 · fonte del testo