La richiesta di estradizione ed i documenti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1 possono essere trasmessi a mezzo telefax. Ogni autorita' competente ai sensi dell'articolo 1 dispone di una apparecchiatura che consente tale modo di emissione e ricevimento di detti documenti e ne assicura il corretto funzionamento.
Testo vigente dal 5 gennaio 1993
