La richiesta di estradizione ed i documenti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1 possono essere trasmessi a mezzo telefax. Ogni autorita' competente ai sensi dell'articolo 1 dispone di una apparecchiatura che consente tale modo di emissione e ricevimento di detti documenti e ne assicura il corretto funzionamento.

Testo vigente dal 5 gennaio 1993

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-12-23;522~accordo-art2 · fonte su Normattiva