[1]PER VIDEOCONFERENZA

[2]1. L'Esame di testimoni, indagati o imputati, periti o vittime che devono comparire dinanzi alle autorita' della Parte Richiedente ha luogo, preferibilmente, per videoconferenza. 2. La Parte Richiesta consente l'audizione per videoconferenza nella misura in cui detto metodo non contrasti con la sua legislazione interna. Se la Parte Richiesta non dispone degli strumenti tecnici che permettono una videoconferenza, la Parte Richiedente puo' metterli a sua disposizione. 3. All'audizione per videoconferenza si applicano le seguenti regole:

  • a)l'audizione si svolge alla presenza dell'autorita' competente della Parte Richiesta. Questa autorita' e' anche responsabile della identificazione della persona sottoposta ad esame e del rispetto dei principi fondamentali previsti dalla legislazione interna della Parte Richiesta. Qualora l'autorita' della Parte Richiesta ritenga che non sono rispettati i principi fondamentali del proprio ordinamento durante l'audizione, adotta immediatamente le misure necessarie ad assicurare che tale audizione prosegua secondo tali principi;
  • b)le autorita' competenti delle Parti concordano, ove necessario, le misure relative alla protezione della persona che compare;
  • c)l'audizione e' condotta direttamente dalla Parte Richiedente o sotto la sua direzione, in conformita' alla sua legislazione interna;
  • d)al termine dell'audizione, l'autorita' competente della Parte Richiesta redige un verbale, indicando la data, l'ora e il luogo della stessa, l'identita' della persona che e' comparsa, il contenuto dell'esame, l'identita' e la qualifica delle altre persone che hanno partecipato all'audizione. Detto verbale e' trasmesso alla Parte Richiedente. 4. Le Parti convengono, attraverso le proprie Autorita' Centrali, di assegnare un interprete e/o un difensore alla persona comparsa. In questo caso, deve essere consentito al difensore di essere presente nel luogo in cui la persona si trova nella Parte Richiesta ovvero dinanzi all'Autorita' giudiziaria della Parte Richiedente, e di comunicare riservatamente a distanza con il prorprio assistito. 5. La Parte Richiesta puo' consentire l'impiego del collegamento in videoconferenza per ogni altra finalita' prevista dal presente Trattato.

Testo vigente dal 28 luglio 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;82~art12 · fonte su Normattiva