1. Per garantire sia l'origine che la riservatezza della trasmissione, si ricorrera' ad un crittografo adattato al telefax dell'autorita' competente ai sensi dell'articolo 1 quando tale apparecchiatura sia utilizzata per l'applicazione del presente accordo. 2. Gli Stati contraenti convengono delle modalita' pratiche per l'applicazione del presente accordo.
Testo vigente dal 5 gennaio 1993
