a livello interno 1. Le Parti coordinano le politiche e le azioni dei loro servizi governativi e di altri organismi pubblici interessati dalla lotta contro il doping nello sport. 2. Esse vigilano affinche' sia realizzata l'applicazione pratica di detta Convenzione ed in particolare affinche' siano soddisfatti i requisiti prescritti dall'Art.7, demandando, se del caso l'attuazione di alcune disposizioni della presente Convenzione ad una Autorita' sportiva governativa o non governativa designata a tal fine oppure ad una Organizzazione sportiva.

Testo vigente dal 9 dicembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-11-29;522~convenzione-art3 · fonte su Normattiva