1. La riaccettazione di un richiedente l'asilo nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 7 e all'articolo 10 avviene secondo le seguenti modalita':
- a)la richiesta di riaccettazione deve essere corredata dei dati occorrenti allo Stato cui detta richiesta e' stata presentata per constatare la propria competenza conformemente all'art. 3, paragrafo 7 e all'art. 10;
- b)lo Stato cui viene richiesta la riaccettazione ha l'obbligo di rispondere nel termine di otto giorni a decorrere dalla data della richiesta. Esso e' tenuto a riaccettare effettivamente il richiedente l'asilo entro i piu' brevi termini e al massimo entro un mese dall'accettazione della ripresa a carico. 2. Le modalita' specifiche per la riaccettazione potranno essere ulteriormente precisate da disposizioni adottate in applicazione dell'art. 18.
Testo vigente dal 5 gennaio 1993
