1. Gli Stati membri procedono a scambi reciproci riguardanti: le disposizioni legislative o regolamentari o le prassi nazionali applicabili in materia di asilo; i dati statistici relativi al numero mensile di richiedenti l'asilo e alla loro ripartizione per nazionalita'. Essi vengono trasmessi trimestralmente tramite il Segretariato generale del Consiglio delle Comunita' europee che ne assicura la diffusione agli Stati membri, alla Commissione delle Comunita' europee e all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati. 2. Gli Stati membri possono procedere a reciproci scambi riguardanti: le informazioni di carattere generale sulle nuove tendenze in materia di domande di asilo; le informazioni di carattere generale sulla situazione nei Paesi di origine o di provenienza dei richiedenti l'asilo. 3. Se lo Stato membro che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 2 desidera che le stesse siano considerate riservate, gli altri Stati membri devono rispettare tale loro carattere.
Testo vigente dal 5 gennaio 1993
