1. Se lo Stato membro al quale una domanda di asilo e' stata presentata ritiene che la competenza per l'esame di detta domanda incomba ad un altro Stato membro, esso puo' chiedere a quest'ultimo di accettare l'interessato quanto piu' rapidamente possibile e comunque entro sei mesi dalla presentazione della domanda di asilo. Se la richiesta non e' formulata entro sei mesi, l'esame della domanda di asilo e' di competenza dello Stato al quale la domanda di asilo e' stata presentata. 2. La richiesta deve essere corredata dei dati occorrenti alle autorita' dello Stato cui e' stata sottoposta la richiesta per poter riconoscere la competenza di questo Stato in base ai criteri definiti dalla presente convenzione. 3. La determinazione dello Stato competente in applicazione di tali criteri e' effettuata sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente l'asilo ha presentato per la prima volta la sua domanda ad uno Stato membro. 4. Lo Stato membro ha l'obbligo di pronunciarsi in merito alla richiesta entro tre mesi dalla data di presentazione della stessa. La mancata risposta alla scadenza di tale termine equivale all'accettazione della richiesta. 5. Il trasferimento del richiedente l'asilo dallo Stato membro ove e' stata presentata la domanda di asilo allo Stato membro competente deve avvenire al massimo un mese dopo l'accettazione della richiesta o un mese dopo la conclusione della procedura contenziosa eventualmente avviata dallo straniero contro la decisione di trasferimento, qualora la procedura ha effetto sospensivo. 6. Le modalita' specifiche per l'accettazione dell'interessato potranno essere ulteriormente precisate da disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 18.

Testo vigente dal 5 gennaio 1993

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urn:nir:stato:legge:1992-12-23;523~convenzione-art11 · fonte su Normattiva