1. La presente convenzione e' soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il governo dell'Irlanda. 2. Il governo dell'Irlanda notifica ai governi degli altri Stati membri il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di ratificazione. 3. La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione dello Stato firmatario che espletera' per ultimo tale formalita'. Lo Stato depositario degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione informa gli Stati membri della data di entrata in vigore della presente convenzione. FATTO a Dublino, addi' quindici giugno millenovecentonovanta, a Roma, addi' sette dicembre millenovecentonovanta e a Lussemburgo, addi' tredici giugno millenovecentonovantuno, in esemplare unico, nelle lingue danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, protoghese, spagnola e tedesca, il cui testo in ciascuna di queste lingue fa ugualmente fede ed e' depositato negli archivi del Governo d'Irlanda che provvedera' a rimettere copia certificata conforme a ciascuno degli altri Stati membri.

Testo vigente dal 5 gennaio 1993

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urn:nir:stato:legge:1992-12-23;523~convenzione-art22 · fonte su Normattiva