1. Il presente protocollo e' soggetto a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione saranno depositati presso il Governo del Granducato di Lussemburgo; quest'ultimo notifica il deposito a tutte le parti contraenti. 2. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, approvazione o accettazione da parte degli Stati per i quali la convenzione di applicazione del 1990 e' entrata in vigore. Per gli altri Stati, esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dei loro strumenti di ratifica, approvazione o accettazione, ma non prima del giorno dell'entrata in vigore del presente protocollo conformemente a quanto stabilito al comma precedente. 3. Il Governo del Granducato di Lussemburgo notifica la data dell'entrata in vigore a tutte le Parti contraenti. In fede di che, i sottoscritti, debitamente abilitati a tal fine, hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo. Fatto a Bonn, il ventisei aprile millenovecentonovantaquattro, in esemplare unico, nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, il cui testo in ciascuna di queste lingue fa ugualmente fede ed e' depositato negli archivi del Governo del Granducato del Lussemburgo, che provvedera' a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri.

Testo vigente dal 24 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;178~protocollo-art3 · fonte su Normattiva