1. La presente convenzione e' aperta all'adesione di qualsiasi Stato che divenga membro delle Comunita' europee. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Ministero degli affari esteri della Repubblica italiana. 2. La presente convenzione entrera' in vigore nei confronti di qualsiasi Stato che vi aderisca, dopo novanta giorni a decorrere dalla data del deposito dello strumento di adesione di tale Stato. FATTO a Roma, addi' sei novembre millenovecentonovanta. Tutti i testi fanno ugualmente fede, in tedesco, inglese, danese, spagnolo, francese, greco, irlandese, italiano, olandese e portoghese, in un solo esemplare depositato negli archivi del Ministero degli affari esteri della Repubblica italiana. Una copia autenticata della convenzione viene consegnata al Governo di ogni Stato membro dal Ministero degli affari esteri della Repubblica italiana.

Testo vigente dal 5 gennaio 1993

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urn:nir:stato:legge:1992-12-23;524~convenzione-art10 · fonte su Normattiva