1. La presente convenzione e' aperta all'adesione di ogni Stato che diventa Stato membro dell'Unione europea. 2. Fa fede il testo della convenzione nella lingua dello Stato membro aderente, elaborato dal Consiglio dell'Unione europea. 3. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario. 4. La presente convenzione entra in vigore per qualsiasi Stato aderente novanta giorni dopo il deposito del suo strumento di adesione, o alla data di entrata in vigore della convenzione se essa non e' ancora entrata in vigore alla scadenza di detto periodo di novanta giorni. 5. Qualora la presente convenzione non sia ancora entrata in vigore all'atto del deposito dello strumento di adesione, l'articolo 31, paragrafo 4 si applica agli Stati membri aderenti.

Testo vigente dal 27 gennaio 2009

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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;217~convenzione-art33 · fonte su Normattiva