1. Il presente accordo e' aperto all'adesione di ogni Stato che diventi membro delle Comunita' europee. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Ministero degli Affari esteri del Belgio. 2. Il presente accordo entrera' in vigore nei confronti di ogni Stato che vi aderisca 90 giorni dopo la data del deposito dello strumento di adesione di detto Stato. Il Ministero degli Affari esteri del Belgio ne rimettera' copia certificata conforme al Governo di ogni Stato membro. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Testo vigente dal 16 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1988-12-27;565~accordo-art5 · fonte su Normattiva