1. E' istituito un Comitato permanente destinato a permenttere uno scambio di opinioni sul funzionamento della convenzione ed a risolvere le difficolta' pratiche che si dovessero eventualmente presentare. Il comitato puo' formulare raccomandazioni sull'attuazione della convenzione o raccomandare modifiche a questa. 2. Il Comitato e' composto da rappresentanti designati da ogni Stato membro. La Commissione delle Comunita' europee puo' assistere alle riunioni in qualita' di osservatore. 3. La Presidenza della cooperazione politica europea convoca le riunioni del Comitato almeno una volta ogni due anni e comunque ogni qual volta lo ritenga opportuno. A tal riguardo essa prende in debita considerazione le domande formulate da altri Stati membri.
Testo vigente dal 5 gennaio 1993
