1. E' istituito un comitato composto di rappresentanti delle amministrazioni doganali degli Stati membri. Il comitato delibera all'unanimita' in merito alle disposizioni del paragrafo 2, primo trattino e a maggioranza dei due terzi in merito alle disposizioni del paragrafo 2, secondo trattino. Esso adotta il suo regolamento interno all'unanimita'. 2. Il comitato e' responsabile: - dell'attuazione e della corretta applicazione delle disposizioni della presente convenzione, fatti salvi i poteri delle autorita' di cui all'articolo 17, paragrafo 1 ed all'articolo 18, paragrafo 1; - del corretto funzionamento del Sistema informativo doganale sul piano tecnico e operativo. Esso prende tutte le iniziative necessarie per garantire che le misure di cui agli articoli 12 e 19 siano correttamente attuate in relazione al Sistema informativo doganale. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo il comitato puo' avere accesso diretto ai dati del Sistema informativo doganale e utilizzarli direttamente. 3. Il comitato deve riferire annualmente, ai sensi del VI titolo del trattato sull'Unione europea al Consiglio, in merito all'efficienza ed efficacia del Sistema informativo doganale formulando, all'occorrenza, raccomandazioni. 4. La Commissione e' associata ai lavori del comitato.
Testo vigente dal 20 agosto 1998
