1. E' istituito un Comitato permanente per gli scopi del presente protocollo. 2. Il Comitato e' composto di rappresentanti designati da ciascuno Stato firmatario e aderente. 3. Le Comunita' europee (Commissione, Corte di giustizia e Segretariato generale del Consiglio) e l'Associazione europea di libero scambio possono partecipare alle riunioni in qualita' di osservatori.
Testo vigente dal 4 marzo 1992
