Le autorita' competenti:
- a)procederanno a tutte le intese amministrative che saranno necessarie per l'applicazione della presente Convenzione;
- b)si comunicheranno l'un l'altra le informazioni concernenti le misure adottate per l'applicazione della Convenzione;
- c)si comunicheranno l'un l'altra le informazioni relative a qualsiasi cambiamento avvenuto nella propria legislazione, che abbia influenza sull'applicazione della Convenzione.
Testo vigente dal 29 agosto 1973
