Le autorita' competenti:

  • a)procederanno a tutte le intese amministrative che saranno necessarie per l'applicazione della presente Convenzione;
  • b)si comunicheranno l'un l'altra le informazioni concernenti le misure adottate per l'applicazione della Convenzione;
  • c)si comunicheranno l'un l'altra le informazioni relative a qualsiasi cambiamento avvenuto nella propria legislazione, che abbia influenza sull'applicazione della Convenzione.

Testo vigente dal 29 agosto 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;526~art39 · fonte su Normattiva