[1]di informazioni e assistenza reciproca

[2]1. Le autorita' competenti e le istituzioni incaricate dell'applicazione del presente Accordo: (a) si comunicano vicendevolmente qualsiasi informazione necessaria ai fini dell'applicazione dell'Accordo, in conformita' alle disposizioni delle rispettive legislazioni; (b) si prestano i propri buoni uffici e si forniscono reciproca assistenza per quanto concerne la determinazione o il pagamento di qualsiasi prestazione ai sensi del presente Accordo; (c) si comunicano vicendevolmente, al piu' presto possibile, tutte le informazioni relative alle misure da loro adottate per l'applicazione del presente Accordo o relative alle modifiche apportate nelle rispettive legislazioni, per quanto tali modifiche incidano sull'applicazione delle disposizioni dell'Accordo stesso. 2. Salvo sia altrimenti previsto dal presente Accordo, e subordinatamente a qualsiasi condizione che possa essere posta in un'intesa amministrativa conclusa ai sensi dell'Articolo 22, l'assistenza di cui al paragrafo 1 lettera (b) e' fornita gratuitamente. 3. A meno che la divulgazione non sia consentita dalle leggi di una Parte, ogni informazione relativa a singoli casi, che sia trasmessa in conformita' del presente Accordo a questa Parte dall'altra Parte, e' riservata ed e' utilizzata esclusivamente ai fini dell'attuazione del presente Accordo e della legislazione alla quale detto Accordo si applica.

Testo vigente dal 6 luglio 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-06-16;93~art23 · fonte su Normattiva