1. Le autorita' competenti dei due Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le disposizioni amministrative necessarie per l'applicazione del presente accordo e ciascuna di tali autorita' designera' una istituzione di collegamento per facilitare l'applicazione del presente accordo. 2. Le autorita' competenti dei due Stati si comunicano l'un l'altra tutte le informazioni concernenti regolamenti, provvedimenti amministrativi e modifiche alle proprie legislazioni che possano influire sull'applicazione del presente accordo.

Testo vigente dal 7 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-02-24;86~art14 · fonte su Normattiva