Le autorita' competenti delle due Parti contraenti possono prevedere di comune accordo delle eccezioni alle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 della presente Convenzione, in riferimento a particolari persone, o categorie di persone, qualora cio' sia nell'interesse di dette persone o categorie di persone.

Testo vigente dal 29 agosto 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;526~art8 · fonte su Normattiva