Le autorita' competenti delle due Parti contraenti possono prevedere di comune accordo delle eccezioni alle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 della presente Convenzione, in riferimento a particolari persone, o categorie di persone, qualora cio' sia nell'interesse di dette persone o categorie di persone.
Testo vigente dal 29 agosto 1973
