Le autorita' competenti dei due Stati contraenti possono prevedere, di comune accordo, nell'interesse dei lavoratori, delle eccezioni alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1) e paragrafo 2), lettera a), della presente convenzione, per quanto riguarda la legislazione applicabile. Esse potranno convenire ugualmente che le eccezioni previste nell'articolo 8 non si applicheranno in certi casi particolari.
Testo vigente dal 4 settembre 1975
