[1]diverse

[2]1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari in forza sia di norme generali del diritto delle genti, sia delle disposizioni di accordi particolari. 2. La Convenzione non si applica agli organismi internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, ne' alle persone che sono membri di una missione diplomatica o di un ufficio consolare di uno Stato terzo, quando si trovano sul territorio di uno Stato contraente e non sono considerati residenti dell'uno o dell'altro Stato contraente in materia di imposte sul reddito. 3. Le disposizioni della Convenzione non impediscono ad uno Stato contraente di stabilire a carico delle societa' residenti di questo Stato le imposte dovute, conformemente alla sua legislazione, nel caso di riacquisto da parte di dette societa' delle proprie azioni o quote, oppure nel caso di ripartizione dell'attivo sociale. 4. I Ministri delle finanze degli Stati contraenti o i loro rappresentanti all'uopo delegati, comunicheranno direttamente fra loro ai fini previsti dalla Convenzione.

Testo vigente dal 30 agosto 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;527~art28 · fonte su Normattiva