[1]per la riscossione

[2]Ciascuno Stato contraente riscuote, come se si trattasse delle proprie imposte, qualsiasi imposta indicata all'articolo 2 della presente Convenzione, che e' dovuta nell'altro Stato contraente e la cui riscossione e' necessaria perche' le esenzioni o riduzioni di imposta previste da questa Convenzione non siano ottenute da persone che non ne abbiano diritto.

Testo vigente dal 30 agosto 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;527~art27 · fonte su Normattiva