[1]per la riscossione
[2]Ciascuno Stato contraente riscuote, come se si trattasse delle proprie imposte, qualsiasi imposta indicata all'articolo 2 della presente Convenzione, che e' dovuta nell'altro Stato contraente e la cui riscossione e' necessaria perche' le esenzioni o riduzioni di imposta previste da questa Convenzione non siano ottenute da persone che non ne abbiano diritto.
Testo vigente dal 30 agosto 1973
