[1]in vigore

[2]1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile a Roma. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica e si applichera':

  • a)alle imposte prelevate alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento a decorrere dal 1° gennaio 1967;
  • b)alle altre imposte prelevate sui redditi di periodi d'imposta che si chiudono a decorrere dal 1° gennaio 1967. 3. Tuttavia, per quanto concerne il Belgio: 1° le disposizioni degli articoli 10 e 11 si applicheranno ai redditi attribuiti a decorrere dal 1° gennaio 1963; 2° le disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1, si applicheranno ai redditi dei periodi di imposta che si chiudono a decorrere dal 31 dicembre 1963; 3° le disposizioni dell'articolo 23, paragrafi 3 e 5, si applicheranno ai redditi di ogni periodo d'imposta che dia luogo, a seconda dei casi, all'applicazione dell'imposta a carico delle persone fisiche o dell'imposta sulle societa'; 4° le disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 5, si applicheranno ai redditi di ogni periodo di imposta che si chiude a decorrere dal 31 dicembre 1962. 4. La Convenzione tra il Belgio e l'Italia per evitare le doppie imposizioni e regolare talune altre questioni in materia fiscale, firmata a Bruxelles l'11 luglio 1931, non avra' piu' effetto e cessera' di essere applicata a qualsiasi imposta belga o italiana relativa al periodo a decorrere dal quale la presente Convenzione produrra' i suoi effetti in ordine a detta imposta, conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

Testo vigente dal 30 agosto 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;527~art29 · fonte su Normattiva