E CANALI DI COMUNICAZIONE 1. Ciascun membro designa la propria banca centrale, o altro istituto che puo' essere concordato con la Banca, come depositario della sua divisa e di altre attivita' della Banca. 2. Ciascun membro designa un ente ufficiale appropriato con il quale la banca puo' comunicare in relazione a qualsiasi questione connessa al presente Statuto.
Testo vigente dal 26 febbraio 1991
