E CANALI DI COMUNICAZIONE 1. Ciascun membro designa la propria banca centrale, o altro istituto che puo' essere concordato con la Banca, come depositario della sua divisa e di altre attivita' della Banca. 2. Ciascun membro designa un ente ufficiale appropriato con il quale la banca puo' comunicare in relazione a qualsiasi questione connessa al presente Statuto.

Testo vigente dal 26 febbraio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-02-11;53~art34 · fonte su Normattiva