1. La Banca puo' impiegare, alle seguenti condizioni, le disponibilita' di cui non abbia immediatamente necessita' per far fronte alle sue obbligazioni:

  • a)puo' effettuare collocamenti sui mercati monetari;
  • b)fatte salve le disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 2, puo' acquistare o vendere titoli;
  • c)puo' effettuare qualsiasi altra operazione finanziaria in connessione con le sue finalita'. 2. Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 23, la Banca non effettua, nella gestione dei suoi collocamenti, alcun arbitraggio di divise che non sia strettamente indispensabile per realizzare i suoi prestiti o per adempiere agli impegni assunti in seguito ai prestiti emessi o alle garanzie concesse dalla Banca stessa. 3. Nei settori contemplati dal presente articolo, la Banca agisce di concerto con le autorita' competenti degli Stati membri o con le banche centrali nazionali.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-5-art21 · fonte su Normattiva