La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, per tutto quanto attiene all'attuazione dell'accordo di cui all'articolo 1, comunichera' con il Ministero del tesoro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34, paragrafo 2, dell'accordo medesimo. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 29 AGOSTO 1994, N. 516, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 OTTOBRE 1994, N. 598)).

Testo vigente dal 30 agosto 1994

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