ED APPLICAZIONE 1. Qualsiasi questione di interpretazione o applicazione delle disposizioni del presente Statuto, che sorga tra un membro e la Banca o tra i membri della Banca, e' sottoposta alla decisione. Un membro che sia particolarmente coinvolto in una questione all'esame del Consiglio di Amministrazione ha il diritto di essere rappresentato direttamente nella riunione in cui la questione viene esaminata se in quel Consiglio non c'e' nessun Amministratore della sua nazionalita'. Il rappresentante di tale membro non ha, comunque, potere di voto. Tale diritto di essere rappresentati e' regolamentato dal Consiglio dei Governatori. 2. In qualsiasi caso in cui il Consiglio di Amministrazione abbia preso una decisione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, qualsiasi membro puo' chiedere che la questione venga sottoposta all'esame del Consiglio dei Governatori, la cui decisione e' inappellabile. In pendenza di tale decisione, la Banca puo', se lo ritiene necessario, agire sulla base delle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

Testo vigente dal 26 febbraio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-02-11;53~art57 · fonte su Normattiva