In caso di controversia insorta tra la Banca ed un membro che abbia cessato di essere tale, o tra la Banca ed un qualsiasi membro dopo che sia stasta decisa la cessazione delle operazioni della Banca, tale controversia e' sottoposta all'arbitrato di un tribunale composto da tre (3) arbitri, di cui uno nominato dalla Banca, uno dal membro o ex-membro interessato e il terzo, a meno che le parti non stabiliscano diversamente, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia, o da altra autorita' indicata nei regolamenti adottati dal Consiglio dei Governatori. Un voto a maggioranza degli arbitri e' sufficiente per una decisione inappellabile e vincolante per le parti. Il terzo arbitro ha pieno potere di decidere su tutte le questioni procedurali in qualunque caso vi sia disaccordo tra le parti a tale proposito.

Testo vigente dal 26 febbraio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-02-11;53~art58 · fonte su Normattiva