Art. 10 (Trattato)
Alte Parti contraenti promuoveranno la collaborazione nei settori della scienza e delle tecnologie avanzate, anche attraverso un'intensificazione della cooperazione fra i competenti organismi dei due paesi nell'ambito dei programmi europei di collaborazione tecnico-scientifica e tecnologica. L'Italia assecondera', nei limiti del possibile, la partecipazione dell'Ucraina a questi ultimi.
Testo vigente dal 2 luglio 1997
