Art. 21 (Trattato)
Alte Parti Contraenti terranno consultazioni sui temi bilaterali e sulle questioni internazionali di comune interesse. A tal fine i membri di governo terranno consultazioni con scadenze periodiche. Si terranno altresi' consultazioni regolari a livello funzionari dei due Ministeri degli Esteri. Le Alte Parti Contraenti favoriranno inoltre l'intensificazione dei rapporti tra i due Parlamenti.
Testo vigente dal 27 febbraio 1995
