[1]Dialogo politico

[2]Le parti convengono di intensificare il dialogo politico regolare a tutti i livelli, specie in vista di discutere le materie di interesse comune disciplinate dal presente titolo e rafforzare l'approccio comune alle questioni internazionali. Le parti convengono che, ai fini del presente titolo, per «dialogo politico» si intendono gli scambi e le consultazioni, formali o informali, a tutti i livelli di governo.

Testo vigente dal 29 ottobre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;138~art5 · fonte su Normattiva