[1]1. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea e' depositario del presente protocollo. 2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee le notificazioni, gli strumenti o le comunicazioni relativi al presente protocollo. Fatto a Bruxelles, addi' dodici marzo millenovecentonovantanove. Per il Governo della Repubblica italiana

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

[3]Dichiarazioni: 1. Il Regno di Spagna dichiara l'intenzione di procedere all'inclusione di dati nel Sistema informativo doganale tenendo conto in ogni singolo caso, dei principi della certezza del diritto e della presunzione di non colpevolezza, in particolare quando i dati da includere siano di carattere fiscale. 2. La Danimarca dichiara che, per quanto la riguarda, l'articolo 1 si applichera' unicamente alle violazioni di base nei cui confronti la ricettazione sia in ogni momento punibile a norma del diritto danese, compreso l'articolo 191 a del Codice penale danese relativo alla ricettazione di stupefacenti in collegamento con il traffico illecito di natura particolarmente grave.

Testo vigente dal 1 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-06;53~protocollo-art7 · fonte su Normattiva