[1]1. II Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea e' depositario della presente convenzione. 2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee lo stato delle adozioni e delle adesioni, l'applicazione, le dichiarazioni e le riserve nonche' qualsiasi altra comunicazione relativa alla presente convenzione.

[2]FATTO a Bruxelles, addi' diciotto dicembre millenovecentonovantasette, in un unico esemplare, in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede, e depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Testo vigente dal 27 gennaio 2009

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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;217~convenzione-art35 · fonte su Normattiva