[1]1. Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e' depositario della presente convenzione.

[2]2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee lo stato delle adozioni e delle adesioni, le dichiarazioni e le riserve nonche' qualsiasi altra notificazione relativa alla presente convenzione.

[3]IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari hanno apposto le foro firme in calce alla presente convenzione.

[4]Fatto a Bruxelles, addi' ventisei maggio millenovecentonovantasette, in un esemplare unico nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascuna di esse facente ugualmente fede, che e' depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Testo vigente dal 25 ottobre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-09-29;300~convenzione-art16 · fonte su Normattiva