[1]del commercio e dei mercati

[2]1. Le Parti incoraggiano il commercio e gli investimenti nelle infrastrutture di navigazione satellitare europee e israeliane, nelle relative attrezzature, negli elementi locali di GALILEO e nelle loro applicazioni. 2. A tal fine le Parti promuovono la sensibilizzazione del pubblico alle attivita' di navigazione satellitare GALILEO, individuano gli ostacoli che potenzialmente si frappongono all'espansione delle applicazioni GNSS e prendono i provvedimenti adeguati per agevolare tale espansione. 3. Per individuare e rispondere efficacemente alle esigenze degli utilizzatori, la Comunita' e Israele studieranno la possibilita' di istituire un forum comune degli utenti GNSS. 4. Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi conferiti alle Parti dall'Organizzazione mondiale del commercio, le norme in tema di controlli delle esportazioni, la pertinente legislazione della Comunita' europea sul controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, le disposizioni adottate sulla base del trattato dell'Unione europea sul controllo dell'assistenza tecnica relativa a taluni usi finali militari, nonche' altri strumenti internazionali pertinenti, quali il Codice di condotta dell'Aia sui missili balistici ed altre normative correlate degli Stati membri dell'UE e di Israele.

Testo vigente dal 8 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;53~accordo-art9 · fonte su Normattiva