Ai fini del presente accordo si intende per:

  • 1)«sistema europeo globale di navigazione satellitare» (GNSS europeo), il sistema istituito nell'ambito del programma Galileo e del Servizio geostazionario europeo di copertura della navigazione (EGNOS);
  • 2)«potenziamento», i meccanismi regionali o locali quali EGNOS che consentono agli utenti del GNSS globale di ottenere migliori prestazioni, come una maggiore accuratezza, disponibilita', integrita' e affidabilita';
  • 3)«Galileo», un sistema globale autonomo europeo di navigazione satellitare e temporizzazione sotto controllo civile, per la prestazione di servizi GNSS, progettato e sviluppato dall'Unione europea, dall'ESA e dai rispettivi Stati membri. La gestione di Galileo puo' essere trasferita a privati. Galileo intende offrire servizi ad accesso aperto, commerciali, di soccorso e di ricerca e salvataggio, nonche' un servizio pubblico regolamentato e sicuro con limitazioni dell'accesso per soddisfare in modo specifico le esigenze di utenti autorizzati del settore pubblico;
  • 4)«elementi locali di Galileo», meccanismi locali che forniscono agli utenti di segnali orari e di navigazione satellitari Galileo informazioni supplementari rispetto a quelle derivanti dalla costellazione principale utilizzata. Per aumentare le prestazioni possono essere dispiegati elementi locali intorno agli aeroporti, ai porti marittimi e in altri ambienti urbani o di altra natura con caratteristiche geografiche problematiche. Galileo fornira' modelli generici per gli elementi locali;
  • 5)«apparecchiatura per il posizionamento, la navigazione e la temporizzazione a livello globale», qualsiasi apparecchio utilizzato da un utente finale civile, progettato per trasmettere, ricevere o elaborare segnali orari o di navigazione satellitari allo scopo di fornire un servizio o per operare con un potenziamento regionale;
  • 6)«servizio pubblico regolamentato» (PRS), un servizio fornito dal sistema introdotto nel quadro del programma Galileo, riservato agli utenti autorizzati dai governi per applicazioni sensibili che richiedono un efficace controllo dell'accesso e una grande continuita' di servizio;
  • 7)«misura di regolamentazione», qualsiasi legge, regolamento, politica, norma, procedura, decisione o altro provvedimento amministrativo adottato da una delle parti;
  • 8)«interoperabilita'», l'attitudine dei sistemi globali e regionali di navigazione satellitare e di potenziamento dei segnali, nonche' dei servizi da essi forniti, ad essere utilizzati insieme per ottenere migliori prestazioni al livello dell'utenza rispetto a quelle che si otterrebbero basandosi unicamente sul servizio aperto di un solo sistema;
  • 9)«proprieta' intellettuale», il significato corrispondente alla definizione di cui all'articolo 2, punto viii), della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale, sottoscritta a Stoccolma il 14 luglio 1967;
  • 10)«informazioni classificate», informazioni, sotto qualsiasi forma, che devono essere protette da una divulgazione non autorizzata che potrebbe arrecare un pregiudizio, di vario grado, ad interessi fondamentali, tra i quali la sicurezza nazionale, delle parti o di singoli Stati membri. La classificazione delle informazioni e' indicata da un contrassegno di classificazione. Un'informazione di questo tipo e' classificata dalle parti conformemente alla normativa e alla regolamentazione applicabili e deve essere protetta per impedirne l'eventuale perdita di riservatezza, integrita' e disponibilita'.

Testo vigente dal 26 maggio 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-04-29;74~accordo-di-cooperazione-art2 · fonte su Normattiva