[1]del commercio e dei mercati

[2]1. Le Parti incoraggiano il commercio e gli investimenti nelle infrastrutture di navigazione satellitare europee e coreane, nelle relative attrezzature, negli elementi locali di GALILEO e nelle loro applicazioni. 2. A tal fine le Parti promuovono la sensibilizzazione del pubblico alle attivita' di navigazione satellitare GALILEO, individuano gli ostacoli che potenzialmente si frappongono all'espansione delle applicazioni GNSS e prendono i provvedimenti adeguati per agevolare tale espansione. 3. Per individuare e rispondere efficacemente alle esigenze degli utilizzatori, le Parti contraenti studieranno la possibilita' di istituire un forum comune degli utenti GNSS. 4. Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi assunti dalle Parti in virtu' dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

Testo vigente dal 8 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;55~accordo-art9 · fonte su Normattiva